Norme sulla Trasparenza

Questo avviso richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti.
L'avviso riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi offerti da Euroservizi Finanziari di Barcellona Luciano prevista dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

SEZIONE I - DIRITTI

II Cliente ha diritto:

- Di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;

- Di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla società, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;

- Qualora la società si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;

- Di ottenere, a proprie spese, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna l'intermediario (ed il cliente) alla stipula del contratto;
- Di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;

- Di ricevere mediante invio o consegna comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;

- Di essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;

- Di recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate;

- Di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

In particolare, per i contratti di credito al consumo ( cfr. art. 121 D.Lgs. 1/9/1993 n. 385), il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:

- Di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1 % del capitale residuo;

- Di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;

- Nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

- L'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;

- L'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della finanziaria e prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;

- L'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;

- L'approvazione specifica della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;

- L'approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;

- La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per -la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge*;

ed, in particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

- L'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;

- L'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzia richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
l'obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto dì proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;

- L'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1525 codice civile nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito. *In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.)

SEZIONE III - PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Euroservizi Finanziari di Barcellona Luciano aderisce all'indicazione degli Organi di Vigilanza, in ordine alla costituzione dell'Ufficio Reclami della clientela, che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.
Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami di Euroservizi Finanziari di Barcellona Luciano.
Il reclamo potrà essere presentato da parte del Cliente entro un anno da quando il fatto contestato si è verificato. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R da indirizzarsi alla Euroservizi Finanziari di Barcellona Luciano - Via di Sottoripa 1A int. 70 - 16124 Genova.

L'Ufficio Reclami comunica al Cliente il provvedimento di accoglimento ovvero di rigetto del reclamo presentato dal Cliente, con idonea motivazione, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Se l'Ufficio Reclami dà ragione al cliente, Euroservizi Finanziari di Barcellona Luciano deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

In caso di rigetto ovvero qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dal provvedimento di accoglimento adottato dall'Ufficio Reclami, il Cliente, entro un anno dalla comunicazione del provvedimento, potrà impugnarlo con istanza in carta libera (senza formalità alcuna) da inviarsi a mezzo lettera raccomandata all'Ufficio Reclami, presso la sede legale di Euroservizi Finanziari di Barcellona Luciano - Via di Sottoripa 1A int. 70 - 16124 Genova.

L'ufficio Centrale Reclami è un organo collegiale composto da tre membri e la decisione verrà adottata entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di impugnazione.

Il ricorso all'Ufficio Reclami Periferico o all'Ufficio Centrale Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Per maggiori informazioni sull'esercizio dei Suoi diritti in materia di trattamento dei Suoi dati personali Le consigliamo di visitare il sito: www.garanteprivacy.it

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